PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni delle sezioni stralcio).

      1. Presso ogni tribunale sono istituite sezioni stralcio cui vengono assegnati, in misura non superiore ai due decimi del complessivo organico effettivamente coperto, e anche non esclusivamente qualora le condizioni dell'organico lo impongano, magistrati designati per ogni ufficio secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.
      2. Alle sezioni stralcio sono devoluti gli affari giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che concernono reati per i quali, da soli o nel loro complesso, per condizioni soggettive e oggettive, si ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la concessione dell'indulto.
      3. Nelle procure della Repubblica, a seconda dei criteri di ripartizione del lavoro predisposti dal capo dell'ufficio, è in facoltà dello stesso assegnare gli affari di cui al comma 2 a uno specifico gruppo di lavoro incaricato di seguire gli affari di competenza della sezione stralcio.

Art. 2.
(Definizione semplificata dei procedimenti).

      1. Il pubblico ministero, quando non ritiene di dover richiedere il decreto di archiviazione in relazione a taluno dei reati di cui all'articolo 1 e ritiene che possa farsi luogo alla definizione semplificata del procedimento, chiede la fissazione dell'udienza al giudice dell'udienza preliminare della sezione stralcio, che la dispone.
      2. Nel procedimento relativo all'udienza fissata ai sensi del comma 1 del presente articolo, si osservano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

 

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Art. 3.
(Procedimento e definizione).

      1. Se l'imputato manifesta direttamente e personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, il proprio dissenso rispetto all'applicazione del procedimento di definizione semplificata, il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché si proceda con il rito ordinario. La mancata comparizione dell'imputato, regolarmente citato, senza che sia addotto un legittimo impedimento non equivale a espressione del dissenso.
      2. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, emette sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.
      3. Le pene accessorie temporanee sono ridotte di un quarto, anche in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale.
      4. La sentenza emessa ai sensi del presente articolo comporta i benefìci ed esplica gli effetti previsti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, compresa l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, fatta eccezione per l'applicazione delle pene accessorie.
      5. L'indulto è revocato nei casi previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241.

Art. 4.
(Definizione semplificata in tutti
gli stati e gradi del giudizio).

      1. In qualunque stato e grado del giudizio, dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale e fuori dell'ipotesi in cui sia in corso il dibattimento, il pubblico ministero,

 

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quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice competente per il giudizio fissi l'udienza in camera di consiglio per la definizione semplificata del procedimento. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero, quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice pronunci sentenza ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Qualora sia manifestato il dissenso rispetto all'applicazione del procedimento di definizione semplificata ai sensi dell'articolo 3, si procede con il rito ordinario.
      4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora ne ricorrano le condizioni, il giudice pronuncia sentenza ai sensi del libro VII, titolo III, capo II, sezione I, del codice di procedura penale. In tutti gli altri casi il giudice pronuncia sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.
      5. Nei casi di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5.

Art. 5.
(Impugnazioni).

      1. La sentenza pronunciata ai sensi della presente legge è impugnabile solo mediante ricorso per cassazione ed esclusivamente per motivi attinenti al consenso e all'applicazione delle pene accessorie.

Art. 6.
(Azioni civili connesse con i reati).

      1. In seguito alle pronunce emesse ai sensi degli articoli 3, comma 2, secondo periodo, e 4, comma 4, secondo periodo, la costituzione di parte civile eventualmente

 

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già effettuata decade. In tale caso i termini di prescrizione per le azioni civili connesse al reato sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di deposito della sentenza definitiva.
      2. Nel caso di riproposizione dell'azione civile in un autonomo processo civile restano validi gli atti compiuti fino alla sentenza e le relative copie autentiche possono essere prodotte nel giudizio civile.

Art. 7.
(Termini di prescrizione).

      1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia gli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. La prescrizione maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.
      4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.