1. Presso ogni tribunale sono istituite sezioni stralcio cui vengono assegnati, in misura non superiore ai due decimi del complessivo organico effettivamente coperto, e anche non esclusivamente qualora le condizioni dell'organico lo impongano, magistrati designati per ogni ufficio secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.
2. Alle sezioni stralcio sono devoluti gli affari giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che concernono reati per i quali, da soli o nel loro complesso, per condizioni soggettive e oggettive, si ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la concessione dell'indulto.
3. Nelle procure della Repubblica, a seconda dei criteri di ripartizione del lavoro predisposti dal capo dell'ufficio, è in facoltà dello stesso assegnare gli affari di cui al comma 2 a uno specifico gruppo di lavoro incaricato di seguire gli affari di competenza della sezione stralcio.
1. Il pubblico ministero, quando non ritiene di dover richiedere il decreto di archiviazione in relazione a taluno dei reati di cui all'articolo 1 e ritiene che possa farsi luogo alla definizione semplificata del procedimento, chiede la fissazione dell'udienza al giudice dell'udienza preliminare della sezione stralcio, che la dispone.
2. Nel procedimento relativo all'udienza fissata ai sensi del comma 1 del presente articolo, si osservano le disposizioni
dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
1. Se l'imputato manifesta direttamente e personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, il proprio dissenso rispetto all'applicazione del procedimento di definizione semplificata, il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché si proceda con il rito ordinario. La mancata comparizione dell'imputato, regolarmente citato, senza che sia addotto un legittimo impedimento non equivale a espressione del dissenso.
2. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, emette sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.
3. Le pene accessorie temporanee sono ridotte di un quarto, anche in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale.
4. La sentenza emessa ai sensi del presente articolo comporta i benefìci ed esplica gli effetti previsti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, compresa l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, fatta eccezione per l'applicazione delle pene accessorie.
5. L'indulto è revocato nei casi previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241.
1. In qualunque stato e grado del giudizio, dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale e fuori dell'ipotesi in cui sia in corso il dibattimento, il pubblico ministero,
1. La sentenza pronunciata ai sensi della presente legge è impugnabile solo mediante ricorso per cassazione ed esclusivamente per motivi attinenti al consenso e all'applicazione delle pene accessorie.
1. In seguito alle pronunce emesse ai sensi degli articoli 3, comma 2, secondo periodo, e 4, comma 4, secondo periodo, la costituzione di parte civile eventualmente
1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia gli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
3. La prescrizione maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.
4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.